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Ecobonus 110%: Riqualificare a costo 0

Ecobonus 110%: cosa è?

L’art. 119 (incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici) prevede la possibilità di portare in detrazione alcune spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica e la qualità strutturale degli edifici.

La detrazione sarà del 110% delle spese sostenute dall’1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022: potranno essere portate in detrazione in 5 quote annuali di pari importo. Le detrazioni si applicano a interventi riguardanti interi edifici, siano questi condomini o unità immobiliari singole (es. villette unifamiliari).

Quali sono nel dettaglio gli interventi che godranno di questo bonus?

E’ stato definito “Ecobonus” in quanto si andranno ad incentivare gli interventi volti a migliorare l’efficienza energetica di una abitazione, ridurre le dispersioni di calore, produrre energia rinnovabile.

Nel dettaglio:

  • interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio  –
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati con caldaia a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione –
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione –
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari…), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti –
  • interventi per l’adozione di misure antisismiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 –

Chi potrà usufruire del Bonus?

Il bonus è rivolto ad alcune categorie:

  • condomini
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa

E se non si vogliono anticipare spese?

L’aspetto più interessante per chi non ha possibilità di anticipare le spese è dato dalla possibilità di convertire le detrazioni fiscali in:

  • sconto in fattura anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In ogni caso tutti gli interventi che accedono all’ecobonus del 110% devono:

  • rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
  • assicurare, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Per quanto concerne la possibilità di esercitare una delle due opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, il Decreto Rilancio impone che:

  • per gli interventi di efficientamento energetico (ecobonus), i tecnici abilitati devono asseverare il rispetto dei requisiti previsti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati;
  • per l’adozione di misure antisismiche (sisma bonus), l’efficacia degli stessi finalizzati alla riduzione del rischio sismico deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58. Anche in questo caso i professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Nel caso di cessione del credito del sisma bonus ad un’impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, il Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di portare in detrazione al 90% i costi sostenuti per l’assicurazione.

Si può o non si può fare?

Per valutare correttamente la tipologia di intervento è necessario affidarsi a un tecnico qualificato o una società di progettazione; dopo un colloquio conoscitivo per capire le esigenze, dovrà effettuarsi un sopralluogo.

Si potrà cosi consigliare la scelta migliore in relazione agli obiettivi del contribuente e, quindi, redigere un progetto (non un progettino o una firmetta su dei moduli, ma un vero e proprio progetto, con la sua importanza ed i suoi costi) che contenga costi certi e simulazioni economiche.

Una corretta fase progettuale (i cui costi sono comunque compresi tra quelli che beneficeranno del superbonus del 110%) eviterà problematiche in fase esecutiva, un miglioramento dei risultati e la riduzione dei possibili “imprevisti” che possono sorgere durante la fase esecutiva delle opere.

 

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