Verifica preliminare o screening è una procedura tecnico – amministrativa volta ad effettuare una valutazione preliminare della significatività dell’impatto ambientale di un progetto, determinando se lo stesso richieda, in relazione alle possibili ripercussioni sull’ambiente, lo svolgimento successivo della procedura di valutazione dell’impatto ambientale
Sia la normativa nazionale sia quella regionale prevedono due differenti procedure in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA) e la verifica di assoggettabilità (detta più semplicemente Screening). Entrambe devono essere attivate su richiesta di chi propone l’intervento.
Lo Screening è una procedura preliminare volta a definire se il progetto deve essere assoggettato alla ulteriore procedura di VIA. Tale procedura si applica al progetto preliminare e presenta un grado di definizione inferiore rispetto a quello di VIA. Il procedimento di screening può avere uno dei seguenti esiti:
1. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA; 2. verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo; 3. accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA, prevista dagli artt. da 11 a 18.
La verifica positiva obbliga il proponente l’opera a conformare il progetto alle prescrizioni in essa contenute.
La procedura di valutazione dell’impatto ambientale (VIA) è invece molto più complessa. Essa viene svolta sul progetto definitivo di un’opera. Oltre al progetto definitivo deve essere presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) contenete l’analisi degli impatti che l’opera in progetto avrà sull’ambiente sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio.
Solitamente vengono analizzate le seguenti componenti ambientali: aria, rumore, acque superficiali, acque sotterranee, suolo e sottosuolo, flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, campi elettromagnetici, salute pubblica, rifiuti. L’esito può essere negativo, e pertanto si nega la realizzazione dell’opera, oppure positivo con prescrizioni, in tal caso l’opera è autorizzata.
Progetti soggetti a VIA o a Verifica di assoggettabilità (Screening) e autorità competente per lo svolgimento della procedura I progetti da sottoporre alle procedure di VIA e Screening sono elencati nel decreto legislativo 4/2008 agli Allegati II, III e IV.
Il decreto individua, in base alla tipologia del progetto, due possibili autorità competenti: il Ministero dell’Ambiente e la Regione. I progetti che nel decreto sono di competenza regionale, sono ulteriormente suddivisi nella LR 9/99 in:
* progetti di competenza regionale * progetti di competenza provinciale * progetti di competenza comunale
La LR 9/99, all’articolo 4 comma 3, prevede la possibilità per il proponente un progetto di attivare volontariamente la procedura di VIA per un progetto soggetto a Screening in base alla LR, o di attivare volontariamente la procedura di Screening per un progetto non compreso negli allegati e che quindi non sarebbe soggetto a procedura.