La procedura di VIA è un insieme di:
- dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell’ambiente;
- dati su caratteristiche economiche e tecnologiche dei progetti;
- previsioni sul comportamento dell’ambiente e interazioni tra progetto e componenti ambientali;
- procedure tecnico-amministrative;
- istanze partecipative e decisionali (partecipazione pubblica);
- sintesi e confronto fra costo del progetto e dei suoi impatti e benefici diretti/indiretti del progetto.
Nella VIA sono valutati e computati impatti ambientali diretti o indiretti, a breve o lungo termine, permanenti o temporanei, singoli o cumulativi. La VIA viene effettuata considerando i seguenti fattori ambientali, anche in correlazione tra di loro:
- essere umano, fauna e flora;
- suolo, acqua, aria, fattori climatici e paesaggio;
- beni materiali e patrimonio culturale.
La normativa italiana sulla VIA è particolarmente complessa ed articolata anche a scala regionale. La complessità della normativa è legata anche alla predisposizione di frequenti modifiche al Codice dell’ambiente, che prevedono spesso revisioni di parti significative dell’articolato sulla VIA. Questa complessità normativa è d’ostacolo all’efficacia ed all’efficienza delle procedure di VIA in Italia.
La valutazione d’impatto ambientale comprende, secondo le disposizioni normative italiane: a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità (screening); b) la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale(scoping); c) la presentazione e la pubblicazione del progetto; d) lo svolgimento di consultazioni; e) la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; f) la decisione; g) l’informazione sulla decisione; h) il monitoraggio ambientale.
Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato